1 L’iscrizione e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario ha luogo sulla base della misurazione ufficiale, segnatamente sulla base di un piano per il registro fondiario.
2 La legge del 5 ottobre 2007658 sulla geoinformazione disciplina i requisiti qualitativi e tecnici della misurazione ufficiale.
657 Nuovo testo giusta l’all. n. II della L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).
1 For land register purposes the cantons are divided into districts.
2 Immovable property is entered in the register for the district in which it is situated.
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