Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 21 Codice civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 944 b. Eccezioni

1 I fondi che non sono di proprietà privata e quelli che servono all’uso pubblico, si intavolano solo in quanto debbano essere iscritti dei diritti reali sopra i medesimi, o se il diritto cantonale lo prescrive.

2 Ove un fondo intavolato sia convertito in uno non soggetto all’intavolazione, viene eliminato dal registro.

3 …651

651 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

Art. 945 a. Main Register

1 Each item of immovable property has its own folio and number in the main register.

2 The procedure to be followed in the event of the division or consolidation of immovable property is determined by Federal Council ordinance.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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