Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 21 Codice civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 940 2. Possessore di mala fede

1 Chi possiede una cosa in mala fede deve restituirla all’avente diritto, e risarcire tutti i danni cagionati dalla illecita detenzione, nonché i frutti che ha percepito o trascurato di percepire.

2 Egli può farsi rimborsare solo quelle spese, che sarebbero state necessarie anche per il rivendicante.

3 Fintanto che il possessore non sa a chi deve restituire la cosa, risponde solo dei danni cagionati per sua colpa.

Art. 941 IV. Adverse possession

A possessor fulfilling the requirements of adverse possession may count his or her predecessor’s period of possession as part of his or her own provided his or her predecessor’s possession also qualified as adverse possession.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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