1 Chi intende esercitare un istituto di prestiti a pegno deve ottenere l’autorizzazione del governo cantonale.
2 I Cantoni possono stabilire che questa autorizzazione sia data soltanto ad istituti pubblici del Cantone o dei Comuni o ad istituti di utilità pubblica.
3 Essi possono imporre tasse particolari sull’esercizio di tali imprese.
1 A licences is granted to private pawnbrokers for a specific period only, but may be renewed.
2 A licence may be revoked at any time if the pawnbroker fails to comply with the provisions applicable to his or her business.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.