Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 21 Codice civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 712p 4. Costituzione dell’assemblea

1 L’assemblea dei comproprietari è legalmente costituita con l’intervento o la rappresentanza della metà degli stessi, ma di almeno due, che rappresentino in pari tempo almeno la metà del valore della cosa.

2 Se l’assemblea non è in numero, è convocata una seconda, che può essere tenuta almeno dieci giorni dopo la prima.

3 L’assemblea di seconda convocazione delibera validamente con l’intervento o la rappresentanza di un terzo di tutti i comproprietari, ma di almeno due.

Art. 712q 1. Appointment

1 If the assembly of condominium owners fails to appoint an administrator, any condominium owner is entitled to request the court to appoint one.

2 Other interested parties, such as the pledgee or insurer, have the same right to request court appointment of an administrator.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.