Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 21 Codice civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 704 I. Proprietà e diritto sulle sorgenti

1 Le sorgenti sono parti costitutive del fondo e la loro proprietà può essere acquisita soltanto col suolo dal quale esse scaturiscono.

2 I diritti sopra le sorgenti nel suolo altrui sono costituiti quali servitù mediante iscrizione nel registro fondiario.

3 L’acqua del sottosuolo è parificata alle sorgenti.

Art. 705 II. Diversion of springs

1 Cantonal law may regulate, restrict or prohibit the diversion of spring waters to safeguard the public interest.

2 In the event of conflict between cantons, the final decision rests with the Federal Council.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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