1 Il proprietario deve permettere all’avente diritto la ricerca e la ripresa delle cose trasportate sul proprio fondo dall’acqua, dal vento, dalle valanghe, o da altra forza naturale od avvenimento fortuito, nonché del bestiame grosso o minuto, degli sciami d’api, volatili o pesci pervenuti sul proprio fondo.
2 Egli può pretendere il risarcimento del danno ed ha su dette cose il diritto di ritenzione.
1 If a person is able to ward off imminent damage or present danger from himself or herself or others only by trespassing on land belonging to another, the latter is obliged to tolerate such trespass to the extent that such danger or damage would be considerably greater than the detriment caused by the trespass.
2 Appropriate compensation is owed for any resultant damage.
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