Le associazioni che non possono avere o non hanno ancora la personalità giuridica sono parificate alle società semplici.
Associations which cannot acquire or have not yet acquired legal personality are treated as simple partnerships.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.