1 Per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico sono riservate le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.
2 Le unioni di persone che hanno un fine economico soggiacciono alle disposizioni del diritto federale circa le società e le cooperative.
3 I patriziati e simili corporazioni rimangono soggetti alle disposizioni del diritto cantonale.
1 Public and ecclesiastical corporations and institutions are governed by federal and cantonal public law.
2 Associations of persons which pursue a commercial purpose are subject to the provisions on companies and cooperatives.
3 Common land cooperatives and similar bodies remain subject to the provisions of cantonal law.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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