Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 21 Codice civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 378 B. Persone con diritto di rappresentanza

1 Le seguenti persone hanno diritto, nell’ordine, di rappresentare la persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti:

1.
la persona designata nelle direttive del paziente o nel mandato precauzionale;
2.
il curatore con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici;
3.
il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza;
4.
la persona che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento e le presta di persona regolare assistenza;
5.
i discendenti, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento;
6.
i genitori, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento;
7.
i fratelli e le sorelle, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento.

2 Se più persone hanno diritto di rappresentanza, il medico di buona fede può presumere che ciascuna agisca di comune accordo con le altre.

3 Se mancano istruzioni nelle direttive del paziente, la persona con diritto di rappresentanza decide secondo la volontà presumibile e conformemente agli interessi della persona incapace di discernimento.

Art. 379 C. Urgent cases

In urgent cases, the doctor may carry out medical procedures according to the presumed wishes and interests of the person lacking capacity of judgement.


 

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