1 La prova della nascita o della morte di una persona si fornisce cogli atti dello stato civile.
2 Se questi non esistono, o se sono dimostrati inesatti, la prova può essere fornita con altri mezzi.
1 Proof of the birth or death of a person is established by the records kept by the civil register.
2 If records are missing or shown to be incorrect, proof may be adduced in another form.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.