Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 21 Codice civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 276 I. Oggetto e estensione

1 Il mantenimento consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie.314

2 I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.315

3 I genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi.

313 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

314 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).

315 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).

Art. 276a II. Precedence of maintenance for minors

1 The duty of maintenance towards a minor shall take precedence over other maintenance duties under family law.

2 In justified cases, the court may disregard this rule, in particular in order to prevent any disadvantage to a child entitled to maintenance who is of age.

331 Inserted by No I of the FA of 20 March 2015 (Child Maintenance), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).

 

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