Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 21 Codice civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 266 B. Adozione di maggiorenni

1 Una persona maggiorenne può essere adottata se:

1.
è durevolmente bisognosa di aiuto per infermità fisica, mentale o psichica e gli aspiranti all’adozione hanno provveduto alla sua cura per almeno un anno;
2.
durante la sua minore età, gli aspiranti all’adozione hanno provveduto, per almeno un anno, alla sua cura ed educazione; o
3.
esistono altri motivi gravi ed essa ha vissuto, per almeno un anno, in comunione domestica con gli aspiranti all’adozione.

2 Per altro si applicano per analogia le disposizioni sull’adozione dei minorenni; è eccettuata la disposizione sul consenso dei genitori.

273 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).

Art. 267 I. In general

1 The adoptive child acquires the legal status of a child of the persons wishing to adopt.

2 Previous parent-child relationships are extinguished.

3 The child’s relationship with the parent who:

1.
is married to;
2.
lives in a registered partnership with;
3.
cohabits with;

the adopting person is not extinguished.

287 Amended by No I 1 of the FA of 25 June 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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