La Confederazione può indennizzare adeguatamente i Cantoni per i compiti che svolgono in applicazione dell’articolo 20 lettera f e per i quali non sono competenti in virtù della Costituzione federale.
The Confederation may pay due compensation to the cantons for tasks they carry out under Article 20 letter f that do not fall within their competence under the Federal Constitution.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.