1 I cancellieri partecipano all’istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo.
2 Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale federale dei brevetti.
3 Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.
4 Il rapporto di lavoro e la retribuzione dei cancellieri sono retti dalla legge del 24 marzo 200015 sul personale federale.
1 Court clerks take part in case briefings and in making decisions. They act in an advisory capacity.
2 They draft proposals under the supervision of a judge and edit the decisions of the Federal Patent Court.
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4 The employment and remuneration of court clerks is governed by the Federal Personnel Act of 24 March 200015.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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