1 La Corte plenaria e la Commissione amministrativa procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.10
1bis La Commissione amministrativa prende le sue decisioni a maggioranza semplice.11
2 In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte.
3 Hanno diritto di voto anche i giudici non di carriera e i giudici ordinari che esercitano la loro funzione a tempo parziale.
4 Se hanno un interesse personale nella causa, i giudici devono ricusarsi.
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2753; FF 2017 6475 6487).
11 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2753; FF 2017 6475 6487).
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1bis The Administrative Committee takes its decisions by a simple majority.11
2 Where there is a tie, the President has the casting vote; elections and appointments are decided by drawing lots.
3 The non-permanent judges and the permanent judges on a part time basis have full voting rights.
4 Judges shall recuse themselves in matters in which they have a vested interest.
10 Amended by No I of the FA of 16 March 2018, in force since 1 Aug. 2018 (AS 2018 2753; BBl 2017 7527 7539).
11 Inserted by No I of the FA of 16 March 2018, in force since 1 Aug. 2018 (AS 2018 2753; BBl 2017 7527 7539).
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