I Cantoni assistono nell’esecuzione le autorità federali.
The cantons shall provide the federal authorities with mutual assistance in enforcing rulings.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.