L’autorità accerta d’ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
The authority shall establish the facts of the case ex officio and obtain evidence by means of the following:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.