1 Nessun deputato è obbligato a votare.
2 Prima di una votazione sul complesso o di una votazione finale su un progetto o disegno di atto legislativo, nonché prima di una votazione in cui è richiesto il consenso della maggioranza dei deputati conformemente all’articolo 159 capoverso 3 della Costituzione federale16, ogni deputato può motivare brevemente il suo voto o la sua astensione.
1 No member of the Council is obliged to vote.
2 Prior to votes on entire bills and final votes on legislative bills, as well as votes in which the approval of a majority of members of the Council is required under Article 159 paragraph 3 of the Federal Constitution16, each member of the Council shall be entitled to state briefly the reasons for his or her vote or abstention.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.