1 I progetti di atti legislativi di una commissione e le proposte della commissione incaricata di esaminare preliminarmente un disegno di atto legislativo del Consiglio federale devono essere trasmessi ai deputati il più tardi quattordici giorni prima della trattazione in prima lettura nella Camera, ma in ogni caso almeno una settimana prima dell’inizio della sessione; sono eccettuati i progetti e disegni trattati dalle due Camere nella stessa sessione (art. 85
2 Se i documenti di cui al capoverso 1 non pervengono per tempo ai deputati, l’Ufficio esamina se l’oggetto in deliberazione non debba essere tolto dal programma della sessione.
1 Legislative bills produced by a committee or proposals submitted by the committee responsible for the preliminary examination of a legislative bill put forward by the Federal Council must be sent to members of the Council at least fourteen days before they are due to come before the Council; this rule does not apply to legislative bills examined by both chambers in the same session (Art. 85 ParlA).
2 If the documents are not submitted in time, the Bureau shall consider removing the item of business from the session programme.
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