1 Il presidente o il membro incaricato dalla commissione informa la stampa per scritto o oralmente sui risultati sostanziali dei lavori della commissione.
2 L’informazione verte di norma sulle decisioni più importanti, con indicazione dei rapporti di voto e degli argomenti principali sostenuti nelle deliberazioni.
3 I partecipanti alla seduta devono astenersi dal rilasciare dichiarazioni prima dell’informazione ufficiale da parte della commissione.
4 Rimangono confidenziali le informazioni sulla posizione assunta dai singoli partecipanti e su come essi hanno votato, eccetto ch’essi sottopongano alla Camera una proposta di minoranza.
1 The president or members selected by the committee shall inform the media in written or oral form of the main results of the committee’s deliberations.
2 The information provided generally includes the main decisions taken, the results of any votes and the principal arguments presented in the course of the deliberations.
3 Persons present at the meetings shall not release any information before the committee has released its official communication.
4 Any information regarding views expressed by persons present at the meeting or how they voted shall remain confidential, unless they decide to submit a minority proposal to the Council.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.