L’ordinanza della CaF del 13 dicembre 20132 concernente il voto elettronico è abrogata.
The FCh Ordinance of 13 December 20132 on Electronic Voting is repealed.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.