La presente ordinanza disciplina le condizioni per la concessione del nulla osta per prove con il voto elettronico.
This Ordinance regulates the requirements for authorising electronic voting trials.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.