(art. 9, 11, 12 e 13 LAr)
1 La consultazione degli archivi può essere richiesta oralmente o per scritto.
2 Le richieste di consultazione durante il termine di protezione devono essere motivate per scritto.
3 Nel caso di richieste di consultazione di documenti soggetti ancora al termine di protezione occorre se del caso provare che essi erano già accessibili al pubblico, sempre che l’accesso al pubblico non sia disciplinato per legge.
(Arts. 9, 11, 12 and 13 ArchA)
1 Consultation of the archive records may be applied for verbally or in writing.
2 Consultation applications during the retention period must be justified in writing.
3 Applications to consult documents still covered by the retention period must prove, where applicable, that they were already in the public domain, unless public access is subject to statutory control.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.