1 La Confederazione può svolgere campagne d’informazione volte a sensibilizzare maggiormente la popolazione sui problemi di parità di trattamento dei disabili e sulla loro integrazione e intese a presentare alle cerchie interessate le diverse possibilità di intervento.
2 Può fornire consulenza a privati e ad autorità e destinare loro raccomandazioni.
3 Valuta periodicamente l’impatto dei suoi provvedimenti sull’integrazione dei disabili. Può inoltre valutare le ripercussioni dei provvedimenti presi da altri enti pubblici o da privati.
1 The Confederation may conduct information campaigns in order to increase public awareness of the problems regarding equality and integration of persons with disabilities and to indicate to the groups concerned what action can be taken.
2 It may advise and make recommendations to private individuals and authorities.
3 It shall regularly monitor the effect that its measures are having on integration. It may also investigate the effects of measures taken by other state authorities or private individuals.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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