1 Nei rapporti con la popolazione, le autorità considerano le esigenze particolari delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti.
2 Nella misura in cui le autorità offrano le loro prestazioni su Internet, tali prestazioni devono essere accessibili senza difficoltà alle persone ipovedenti. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche. Può dichiarare obbligatorie le norme tecniche fissate dalle organizzazioni private.
3 A complemento delle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità, la Confederazione può:
4 La Confederazione può sostenere misure volte a rendere le trasmissioni televisive accessibili alle persone audiolese e ipovedenti.
1 In its dealings with the public, the authorities shall take account of the special concerns of persons with speech, hearing or visual disabilities.
2 Where they offer their services online, such services must be accessible to persons with visual disabilities without difficulty. The Federal Council shall issue the required technical regulations. It may declare technical standards to be binding for private organisations.
3 In addition to the benefits under Invalidity Insurance, the Confederation may:
4 The Confederation may promote measures to make television programmes accessible to persons with hearing or visual disabilities.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.