1 I richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione hanno diritto a una consulenza e una rappresentanza legale gratuite.
2 La SEM affida l’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 a uno o più fornitori di prestazioni.
1 Asylum seekers whose request is processed in a federal centre have the right to free advice and legal representation.
2 SEM shall mandate one or more providers to carry out the tasks mentioned in paragraph 1.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.