1 La ripartizione dei rifugiati tra i Cantoni è retta dall’articolo 27.
2 Nell’ambito della loro prima integrazione, la Confederazione può assegnare a gruppi di rifugiati un alloggio temporaneo, in particolare collocandoli in un centro di prima integrazione.
1 For the allocation of the refugees to the cantons, Article 27 applies.
2 The Confederation may in the interests of initial integration temporarily allocate groups of refugees to accommodation and, in particular house them in an initial integration centre.
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