L’asilo è accordato alle persone che hanno qualità di rifugiato e se non vi sono motivi d’esclusione.
Asylum is granted to persons if they have refugee status and there are no grounds for denying asylum.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.