1 In caso di decisione di non entrata nel merito secondo l’articolo 31a capoverso 1, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito. Lo stesso vale se il richiedente:
2 Negli altri casi ha luogo un’audizione secondo l’articolo 29.
101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).
1 If it is decided to dismiss an application under Article 31a paragraph 1, the asylum seeker is granted a hearing. The same applies if the asylum seeker:
2 In the other cases, an interview is held under Article 29.
100 Amended by No I of the FA of 14 Dec. 2012, in force since 1 Feb. 2014 (AS 2013 4375 5357; BBl 2010 4455, 2011 7325).
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