1 Se le esistenti strutture di alloggio non sono sufficienti, gli edifici e le infrastrutture militari della Confederazione possono essere utilizzati senza autorizzazione cantonale o comunale e senza procedura di approvazione dei piani per l’alloggio di richiedenti o per lo svolgimento di procedure d’asilo per al massimo tre anni, se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene alcuna modifica essenziale in relazione all’occupazione dell’infrastruttura o dell’edificio.
2 Non sono provvedimenti edilizi rilevanti ai sensi del capoverso 1 in particolare:
3 Gli edifici o le infrastrutture di cui al capoverso 1 possono essere riutilizzati al più presto dopo un’interruzione di due anni, salvo che il Cantone e il Comune d’ubicazione accettino di rinunciare a un’interruzione; sono fatte salve le circostanze eccezionali di cui all’articolo 55.
4 Dopo averli consultati, la Confederazione annuncia il cambiamento di destinazione al Cantone e al Comune d’ubicazione al più tardi 60 giorni prima della messa in esercizio dell’alloggio.
74 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101; 2017 6171; FF 2014 6917).
1 Federal military buildings and installations may be used without cantonal or communal authorisation to accommodate asylum seekers for a maximum of three years provided the change in use does not require substantial structural measures and there is no significant change in the occupancy of the installation or building.
2 The following in particular do not constitute substantial structural measures within the meaning of paragraph 1:
3 The same buildings or installations in terms of paragraph 1 may only be used again after a period of two years has elapsed, unless the canton and the commune concerned agree to dispense with this period; the exceptions in accordance with Article 55 are reserved.
4 After consulting the canton and commune concerned, the Confederation shall give notice to them of any change in use at the latest 60 days before the accommodation comes into operation.
73 Inserted by No I of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2016 3101, 2017 6171; BBl 2014 7991).
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