Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora
Internal Law 1 State - People - Authorities 14 Citizenship, residence, permanent residence

142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

142.31 Asylum Act of 26 June 1998 (AsylA)

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Art. 24c Utilizzo provvisorio di edifici e infrastrutture militari della Confederazione

1 Se le esistenti strutture di alloggio non sono sufficienti, gli edifici e le infrastrutture militari della Confederazione possono essere utilizzati senza autorizzazione cantonale o comunale e senza procedura di approvazione dei piani per l’alloggio di richiedenti o per lo svolgimento di procedure d’asilo per al massimo tre anni, se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene alcuna modifica essenziale in relazione all’occupazione dell’infrastruttura o dell’edificio.

2 Non sono provvedimenti edilizi rilevanti ai sensi del capoverso 1 in particolare:

a.
i lavori usuali di manutenzione agli edifici e alle infrastrutture;
b.
le trasformazioni edilizie di esigua entità;
c.
le installazioni di importanza secondaria quali gli impianti sanitari o i raccordi idraulici ed elettrici;
d.
le costruzioni mobiliari.

3 Gli edifici o le infrastrutture di cui al capoverso 1 possono essere riutilizzati al più presto dopo un’interruzione di due anni, salvo che il Cantone e il Comune d’ubicazione accettino di rinunciare a un’interruzione; sono fatte salve le circostanze eccezionali di cui all’articolo 55.

4 Dopo averli consultati, la Confederazione annuncia il cambiamento di destinazione al Cantone e al Comune d’ubicazione al più tardi 60 giorni prima della messa in esercizio dell’alloggio.

74 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101; 2017 6171; FF 2014 6917).

Art. 24c Temporary use of federal military buildings and installations

1 Federal military buildings and installations may be used without cantonal or communal authorisation to accommodate asylum seekers for a maximum of three years provided the change in use does not require substantial structural measures and there is no significant change in the occupancy of the installation or building.

2 The following in particular do not constitute substantial structural measures within the meaning of paragraph 1:

a.
normal maintenance work on buildings and installations;
b.
minor structural alterations;
c.
the installation of equipment of secondary importance such as sanitary facilities or water and electricity connections;
d.
movable structures.

3 The same buildings or installations in terms of paragraph 1 may only be used again after a period of two years has elapsed, unless the canton and the commune concerned agree to dispense with this period; the exceptions in accordance with Article 55 are reserved.

4 After consulting the canton and commune concerned, the Confederation shall give notice to them of any change in use at the latest 60 days before the accommodation comes into operation.

73 Inserted by No I of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2016 3101, 2017 6171; BBl 2014 7991).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.