1 Gli affari esteri competono alla Confederazione.
2 La Confederazione si adopera per salvaguardare l’indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita.
3 La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi.
1 Foreign relations are the responsibility of the Confederation.
2 The Confederation shall ensure that the independence of Switzerland and its welfare is safeguarded; it shall in particular assist in the alleviation of need and poverty in the world and promote respect for human rights and democracy, the peaceful co-existence of peoples as well as the conservation of natural resources.
3 It shall respect the powers of the Cantons and protect their interests.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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