Nella loro attività giurisdizionale le autorità giudiziarie sono indipendenti e sottostanno al solo diritto.
The judicial authorities are independent in the exercise of their judicial powers and are bound only by the law.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.