1 La libertà di credo e di coscienza è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.
3 Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso.
4 Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.
1 Freedom of religion and conscience is guaranteed.
2 Every person has the right to choose freely their religion or their philosophical convictions, and to profess them alone or in community with others.
3 Every person has the right to join or to belong to a religious community, and to follow religious teachings.
4 No person may be forced to join or belong to a religious community, to participate in a religious act, or to follow religious teachings.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.