La Confederazione risponde dei danni illecitamente causati dai suoi organi
nell’esercizio delle attività ufficiali.
The Confederation shall be liable for damage or loss unlawfully caused by its organs in the exercise of official activities.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.