1 Sono provvedimenti bilaterali segnatamente:
2 Sono provvedimenti multilaterali i contributi e le altre prestazioni a organizzazioni internazionali, in particolare per l’attuazione dei loro programmi generali.
3 Sono provvedimenti autonomi quelli che la Confederazione attua unilateralmente in favore di uno o di parecchi Paesi oppure, nel quadro di compiti particolari, per promuovere in generale la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario.
1 Als bilaterale Massnahmen gelten insbesondere:
2 Als multilaterale Massnahmen gelten Beiträge und andere Leistungen an internationale Organisationen, namentlich für die Durchführung ihrer allgemeinen Programme.
3 Als autonom gelten Massnahmen, die der Bund zugunsten einzelner oder mehrerer Länder oder im Rahmen besonderer Aufgaben zur allgemeinen Förderung der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe einseitig durchführt.
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