1 Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle seguenti autorità l’accesso gratuito ai dati di cui esse necessitano per l’adempimento dei loro compiti:
2 Il Consiglio federale disciplina l’accesso ai dati relativi alle transazioni delle banche centrali tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti.
1 Das Transaktionsregister gewährt folgenden Behörden kostenlos Zugang zu den Daten, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen:
2 Der Bundesrat regelt unter Berücksichtigung anerkannter internationaler Standards den Zugang zu Daten, die Transaktionen von Zentralbanken betreffen.
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