1 Il depositario centrale garantisce che i valori mobiliari siano custoditi, registrati e trasferiti in modo corretto e conforme alla legge.
2 Il depositario centrale vieta ai propri partecipanti di compiere prelievi allo scoperto sui conti titoli afferenti ai valori mobiliari da esso detenuti in custodia accentrata.
3 Il depositario centrale verifica quotidianamente se il numero di valori mobiliari che un emittente ha emesso presso di esso corrisponde al numero di valori mobiliari registrati sui conti titoli dei partecipanti.
4 Il depositario centrale stabilisce il momento a partire dal quale:
5 Il depositario centrale trasferisce i valori mobiliari possibilmente in tempo reale, ma al più tardi alla fine del giorno di valuta.
1 Der Zentralverwahrer gewährleistet eine sachgerechte und rechtskonforme Verwahrung, Verbuchung und Übertragung von Effekten.
2 Er untersagt seinen Teilnehmern das Überziehen von Effektenkonten für bei ihm zentral verwahrte Effekten.
3 Er prüft täglich, ob die Anzahl der von einem Emittenten bei ihm ausgegebenen Effekten der Anzahl der Effekten entspricht, die auf den Effektenkonten der Teilnehmer erfasst sind.
4 Er legt den Zeitpunkt fest, ab welchem:
5 Er überträgt die Effekten wenn möglich in Echtzeit, spätestens aber am Ende des Valutatages.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.