1 Per i rischi di liquidità che non sono coperti o non sono coperti a sufficienza dalle disposizioni del capitolo 3 o degli articoli 21–23, la FINMA può stabilire, in funzione dei rischi in questione, supplementi delle esigenze quantificate in materia di liquidità specifici all’istituto. Ciò vale in particolare per i rischi di liquidità risultanti dalle seguenti circostanze:
2 Le banche di rilevanza sistemica possono chiedere alla FINMA che, oltre alle misure menzionate all’articolo 24, vengano computate altre misure che generano liquidità e che la liquidità da esse ottenuta sia computata sotto forma di riduzioni.
3 Le riduzioni non possono eccedere i supplementi. Non possono essere applicate ai rischi di liquidità di cui al capoverso 1 lettera a.
75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 359).
1 Für Liquiditätsrisiken, die nicht oder nicht ausreichend durch das 3. Kapitel oder die Artikel 21–23 abgedeckt sind, kann die FINMA in Abhängigkeit von den jeweiligen Risiken institutsspezifische Zuschläge auf quantifizierte Liquiditätsanforderungen festlegen. Insbesondere gilt dies für Liquiditätsrisiken, die aus folgenden Sachverhalten entstehen:
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78 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Juni 2022, in Kraft seit 1. Juli 2022 (AS 2022 359).
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