1 Nell’identificazione e nella sorveglianza dei grandi rischi devono essere considerate tutte le posizioni in bilancio e fuori bilancio del portafoglio della banca e di quello di negoziazione, legate a rischi di credito o a rischi di credito della controparte, nei confronti di una singola controparte o di un gruppo di controparti associate.
2 Le posizioni considerate devono essere aggregate in una posizione complessiva.
3 Nel calcolo della posizione complessiva non devono essere considerate:
4 Le posizioni che ai fini della determinazione dei fondi propri minimi sono ponderate al 1250 per cento devono essere incluse nella posizione complessiva.
5 La posizione complessiva nei confronti di un gruppo di controparti associate risulta dalla somma delle posizioni complessive nei confronti delle singole controparti.
67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).
1 Ein Klumpenrisiko liegt vor, wenn die Gesamtposition gegenüber einer Gegenpartei oder einer Gruppe verbundener Gegenparteien 10 Prozent des nach den Artikeln 31–40 korrigierten anrechenbaren Kernkapitals der Bank erreicht oder überschreitet.
2 Banken müssen Klumpenrisiken und andere grosse Kreditrisiken gegenüber einer einzelnen Gegenpartei oder einer Gruppe verbundener Gegenparteien identifizieren, überwachen und entsprechende Meldepflichten beachten.
65 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7625).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.