Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 49 Posizioni da ponderare in funzione del rischio

1 Le posizioni devono essere ponderate in funzione del rischio, sempreché presentino un rischio di credito e non sia prevista alcuna deduzione dai fondi propri ai sensi degli articoli 31–40.

2 A tal fine si considerano posizioni:

a.
i crediti, comprese le pretese da crediti di impegno non iscritte negli attivi;
b.
i crediti correlati a cartolarizzazioni;
c.
le altre operazioni fuori bilancio convertite nel loro equivalente di credito;
d.
le posizioni nette in titoli di partecipazione e in strumenti su saggi di interesse che non figurano nel portafoglio di negoziazione;
e.
le posizioni nette in titoli di partecipazione e in strumenti su saggi di interesse che figurano nel portafoglio di negoziazione, sempreché venga applicato l’approccio de minimis (art. 82 cpv. 1 lett. a);
f.
le posizioni nette in titoli propri e in partecipazioni qualificate che figurano nel portafoglio di negoziazione.

3 Le posizioni di controparti associate ai sensi dell’articolo 109, non articolate per controparte, devono essere ponderate con l’aliquota di rischio massima con la quale sono ponderate le singole controparti associate.

Art. 48 Begriff

1 In Zusammenhang mit der Berechnung der erforderlichen Eigenmittel wird mit Kreditrisiko die Gefahr eines Verlusts bezeichnet, der dadurch entsteht, dass:

a.
eine Gegenpartei ihren vertraglich vereinbarten Verpflichtungen nicht nachkommt; oder
b.
sich der Wert von Finanzinstrumenten vermindert, die von einer Drittpartei ausgegeben wurden, namentlich von Beteiligungstiteln, Zinsinstrumenten oder Anteilen von kollektiven Kapitalanlagen.

2 Als Gegenpartei-Kreditrisiko gilt bei Derivat-, Repo- und repoähnlichen Geschäften das Kreditrisiko gegenüber der Gegenpartei und nicht das Kreditrisiko der den Geschäften zugrunde liegenden Finanzinstrumente.47

47 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7625).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.