1 Le banche che non adempiono più le condizioni di cui all’articolo 47b devono comunicarlo senza indugio alla FINMA.
2 Se constata che una banca non appartiene più alla categoria 4 o 5 oppure che sussiste un motivo di reiezione di cui all’articolo 47c, la FINMA lo comunica alla banca.
3 Nel caso delle comunicazioni secondo i capoversi 1 e 2, la FINMA accorda alla banca un termine affinché questa possa nuovamente adempiere le condizioni. Generalmente questo termine è di un anno, ma può, in singoli casi motivati, essere abbreviato o prolungato. Se, scaduto questo termine, le condizioni non sono adempiute, non è più possibile beneficiare delle semplificazioni di cui all’articolo 47a.
Die FINMA kann den Antrag auf Vereinfachungen ablehnen, wenn:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.