Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 44 Cuscinetto anticiclico

1 La Banca nazionale svizzera può proporre al Consiglio federale di obbligare le banche a detenere, sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria, un cuscinetto anticiclico pari al massimo al 2,5 per cento delle posizioni ponderate in Svizzera qualora ciò sia necessario per:

a.
rafforzare la capacità di resistenza del settore bancario nei confronti dei rischi legati a una crescita eccessiva del credito; o
b.
contrastare una crescita eccessiva del credito.

2 Prima di formulare la proposta di cui al capoverso 1, la Banca nazionale svizzera consulta la FINMA e informa il Dipartimento federale delle finanze. Se il Consiglio federale adotta la proposta, la presente ordinanza è completata con un corrispondente allegato 7.36

3 Il cuscinetto anticiclico può essere limitato a determinate posizioni di credito. È soppresso o adeguato alle mutate circostanze se i criteri in base ai quali è stato ordinato non sono più adempiuti. La procedura è retta dai capoversi 1 e 2.

4 L’articolo 43 capoversi 2 e 3 si applica per analogia al cuscinetto anticiclico.

36 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 26 gen. 2022, in vigore dal 30 set. 2022 (RU 2022 53).

Art. 43 Eigenmittelpuffer

1 Banken sollen über die Mindesteigenmittel hinaus dauernd einen Eigenmittelpuffer bis zur Höhe der Gesamteigenmittelquote nach den Vorgaben von Anhang 8 halten. Vorbehalten bleiben die höheren besonderen Anforderungen an systemrelevante Banken nach dem 5. Titel.33

2 Banken, deren Eigenmittelpuffer aufgrund besonderer unplanbarer Umstände wie einer Krise des internationalen oder des schweizerischen Finanzsystems die Anforderungen zeitweise unterschreitet, verletzen die Eigenmittelanforderungen nicht.

3 Bei einer Unterschreitung setzt die FINMA im Einzelfall eine Frist für die Wiederaufstockung des Eigenmittelpuffers fest.

33 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1725).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.