1 Dopo aver operato le deduzioni di cui agli articoli 31–40 le banche devono detenere complessivamente fondi propri minimi pari all’8,0 per cento delle posizioni ponderate. Almeno il 4,5 per cento delle posizioni ponderate deve essere coperto con fondi propri di base di qualità primaria e almeno il 6,0 per cento con fondi propri di base.34
2 Le posizioni ponderate sono composte:
3 La banca deve informare la FINMA e la società di audit non appena non dispone più dei fondi propri minimi conformemente al capoverso 1.
4 Se la banca non dispone dei fondi propri minimi conformemente ai capoversi 1 e 2, le norme in materia di fondi propri sono considerate non adempiute ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LBCR.
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).
Die erforderlichen Eigenmittel setzen sich zusammen aus:
30 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1725).
31 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1725).
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