Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 148g

1 Il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati volto a determinare i fondi propri necessari deve essere effettuato conformemente agli articoli 56–59 entro 36 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 23 novembre 2016.

2 La ponderazione delle posizioni della classe di posizione di cui all’articolo 63 capoverso 3 lettera fbis deve essere effettuata conformemente all’articolo 66 capoverso 3bis entro 36 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 23 novembre 2016.

3 Fino al 31 dicembre 2019 la conversione dei derivati nel loro equivalente di credito nell’ambito del titolo quarto può essere effettuata anche secondo il metodo del valore di mercato o il metodo standard conformemente agli articoli 56–58 nel tenore del 1° luglio 2016124. La FINMA può prorogare tale termine.

123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7625).

124 RU 2012 5441

Art. 148f Erweiterter antizyklischer Puffer

Der erweiterte antizyklische Puffer kann gemessen an den gewichteten Positionen maximal betragen:

a.
mit dem Inkrafttreten der Änderung am 1. Juli 2016: 0,625 Prozent;
b.
im Jahr 2017: 1,25 Prozent;
c.
im Jahr 2018: 1,875 Prozent.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.