1 Il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati volto a determinare i fondi propri necessari deve essere effettuato conformemente agli articoli 56–59 entro 36 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 23 novembre 2016.
2 La ponderazione delle posizioni della classe di posizione di cui all’articolo 63 capoverso 3 lettera fbis deve essere effettuata conformemente all’articolo 66 capoverso 3bis entro 36 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 23 novembre 2016.
3 Fino al 31 dicembre 2019 la conversione dei derivati nel loro equivalente di credito nell’ambito del titolo quarto può essere effettuata anche secondo il metodo del valore di mercato o il metodo standard conformemente agli articoli 56–58 nel tenore del 1° luglio 2016124. La FINMA può prorogare tale termine.
123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7625).
Der erweiterte antizyklische Puffer kann gemessen an den gewichteten Positionen maximal betragen:
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