952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)
952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)
Art. 148b Qualità del capitale
1 Riguardo alla qualità del capitale richiesta secondo l’articolo 131, sono computati i seguenti elementi:
- a.
- il capitale convertibile con un «trigger» elevato considerato come fondi propri complementari ed esistente all’entrata in vigore della presenta modifica è computato in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari, per il periodo della sua durata o fino al momento della prima chiamata di capitale, ma al massimo fino al 31 dicembre 2019;
- b.
- il capitale convertibile con un «trigger» basso considerato come fondi propri di base supplementari ed esistente al momento dell’entrata in vigore della presente modifica è computato in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari fino al momento della prima chiamata di capitale;
- c.
- il capitale convertibile che secondo la lettera a non è più computabile è computato in qualità di fondi per adempiere le esigenze secondo gli articoli 132 e 133 fino a un anno prima della scadenza della durata;
- d.
- il capitale convertibile che secondo la lettera b non è più computabile è computato in qualità di fondi per adempiere le esigenze secondo gli articoli 132 e 133 fino al momento di un’eventuale risoluzione da parte della banca.
2 Riguardo alla qualità del capitale richiesta secondo l’articolo 131, il capitale convertibile emesso prima dell’entrata in vigore della modifica il 1° luglio 2016 con un «trigger» del 5 per cento è computato come segue:
- a.
- se è considerato come fondi propri complementari: in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari, per il periodo della sua durata o fino al momento della prima chiamata di capitale, ma al massimo fino al 31 dicembre 2019;
- b.
- se è considerato come fondi propri di base supplementari: in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari, fino al momento della prima chiamata di capitale;
- c.
- se non è più computabile secondo le lettere a e b: in qualità di fondi per adempiere le esigenze secondo agli articoli 132 e 133, fino a un anno prima della scadenza della durata.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.