1 Gli strumenti di capitale dei fondi propri di base supplementari e dei fondi propri complementari emessi dopo il 12 settembre 2010 e che non adempiono le corrispondenti nuove condizioni di computabilità a fini prudenziali non sono più considerati fondi propri dal 1° gennaio 2013. È fatto salvo il capoverso 3.
2 Gli strumenti di capitale emessi prima del 12 settembre 2010 possono essere computati in maniera decrescente su un periodo di dieci anni conformemente all’articolo 141 e non sono più considerati fondi propri al più tardi dal 1° gennaio 2022.
3 Gli strumenti di capitale dei fondi propri di base supplementari e dei fondi propri complementari emessi tra il 12 settembre 2010 e il 31 dicembre 2011 e per i quali mancano unicamente le disposizioni contrattuali per il caso di incombente insolvibilità (art. 29) possono essere computati in maniera decrescente conformemente all’articolo 141.
Die FINMA legt fest, ab wann die neuen Vorschriften der Basler Mindeststandards über börsengehandelte Derivate (Art. 56 Abs. 4) und Kreditrisiken gegenüber zentralen Gegenparteien (Art. 69 und 70) einzuhalten sind.
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