1 Le banche di rilevanza sistemica devono detenere durevolmente fondi supplementari per garantire un eventuale risanamento o un’eventuale liquidazione secondo i capi undicesimo e dodicesimo LBCR105.106
2 L’esigenza relativa a questi fondi supplementari è calcolata in base all’esigenza complessiva consistente dell’esigenza di base e dei supplementi secondo l’articolo 129. Essa ammonta:
3 I fondi supplementari devono essere detenuti sotto forma di «bail-in bond» che soddisfano le esigenze di cui all’articolo 126a. Sono fatti salvi i capoversi 4–7 e l’articolo 132b.108
4 Se una banca di rilevanza sistemica detiene i fondi supplementari sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria o sotto forma di capitale convertibile che soddisfa le esigenze relative ai fondi propri di base supplementari, le esigenze di cui al capoverso 2 sono ridotte del fattore 0,5 proporzionalmente ai fondi supplementari detenuti in questa forma. Le esigenze possono essere ridotte al massimo di un terzo.
5 ...109
6 I fondi propri che una banca detiene per adempiere le esigenze di cui al presente capitolo non possono essere impiegati contemporaneamente per adempiere le esigenze di cui agli articoli 128–131b.
7 Se in precedenza ha detenuto fondi propri per adempiere le esigenze di cui al presente capitolo, la banca può successivamente impiegare tali fondi per adempiere le esigenze di cui agli articoli 128–131b soltanto se le esigenze del presente articolo continuano a essere adempiute con i fondi residui.
104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5241).
106 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).
107 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).
108 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).
109 Abrogato dall’all. n. 2 dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).
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