Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 131 Qualità del capitale

I fondi propri volti ad adempiere le esigenze devono avere almeno la seguente qualità:

a.
esigenza relativa al «leverage ratio»:
1.
fondi propri minimi: fondi propri di base di qualità primaria; per adempiere questa esigenza, per una quota massima dell’1,5 per cento possono essere utilizzati in qualità di fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile, per il quale come evento determinante è definito il momento in cui i fondi propri di base di qualità primaria computabili scendono sotto il 7 per cento per quanto riguarda la quota di RWA (capitale convertibile con un «trigger» elevato),
2.
cuscinetto di fondi propri: fondi propri di base di qualità primaria;
b.
esigenze relative alla quota di RWA:
1.
fondi propri minimi: fondi propri di base di qualità primaria; per adempiere questa esigenza, per una quota massima del 3,5 per cento possono essere utilizzati in qualità di fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato,
2.
cuscinetto di fondi propri: fondi propri di base di qualità primaria; per adempiere questa esigenza, per una quota massima dello 0,8 per cento possono essere utilizzati in qualità di fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato.

Art. 130 Mindesteigenmittel und Eigenmittelpuffer

1 Systemrelevante Banken haben dauernd Mindesteigenmittel zu halten in der Höhe von:

a.
3 Prozent Leverage Ratio;
b.
8 Prozent RWA-Quote.

2 Sie haben darüber hinaus bis zur Höhe der Gesamtanforderung einen Eigenmittelpuffer zu halten.

3 Der Eigenmittelpuffer soll dauernd erfüllt werden. Er kann bei Verlusten der Bank vorübergehend unterschritten werden.

4 Die Bank muss bei Unterschreitung des Eigenmittelpuffers aufzeigen, mit welchen Massnahmen und innert welcher Frist er wieder aufgebaut wird. Die FINMA genehmigt die Frist. Sind die Eigenmittelanforderungen nach Ablauf der Frist nicht erfüllt, so kann die FINMA die notwendigen Massnahmen anordnen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.