1 Gli strumenti di debito a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza («bail-in bond») possono essere computati nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4 soltanto se tali strumenti:91
2 La FINMA può assimilare i prestiti che soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 ai «bail-in bond».
3 La FINMA deve essere informata in merito al rimborso di «bail-in bond» o di prestiti di cui ai capoversi 1 e 2, emessi con la sua approvazione e da rimborsare prima della loro scadenza senza la sua approvazione.93
90 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).
91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).
92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).
93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5241).
1 Als Wandlungskapital gilt Kapital im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 13 BankG sowie Kapital aus Anleihen mit Forderungsverzicht gemäss Artikel 11 Absatz 2 BankG, das die Voraussetzungen nach diesem Kapitel erfüllt.
2 Wandlungskapital ist an Investoren ausserhalb der Finanzgruppe auszugeben durch:
88 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1725).
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